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Condizioni generali di acquisto HAZET

I. Informazioni generali

  1. Si applicano esclusivamente le nostre condizioni di acquisto, la cui versione aggiornata in vigore è consultabile su www.hazet.de; le condizioni del fornitore che sono contrastanti o divergenti rispetto alle nostre condizioni di acquisto non vengono riconosciute, a meno che non abbiamo dato il nostro esplicito consenso scritto alla loro applicazione.

  2. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche quando, consapevoli delle condizioni contrastanti o divergenti del fornitore rispetto alle nostre condizioni di acquisto, accettiamo la consegna del fornitore senza riserve. Con l'evasione dell'ordine, il fornitore riconosce le nostre condizioni di acquisto. Qualsiasi modifica delle nostre condizioni contenuta in una conferma d'ordine viene considerata con un rifiuto del nostro ordine. Qualora la fornitura/la prestazione abbiano luogo comunque, sulla base dell'affermazione precedente, ciò viene ritenuto come consenso alle nostre condizioni di acquisto.

  3. Non sono stati stabiliti accordi accessori verbali. Eventuali modifiche o integrazioni ai contratti stipulati fra noi e il fornitore necessitano la forma scritta; ciò si applica anche per modificare il presente requisito della forma scritta.

  4. Le nostre condizioni di acquisto trovano applicazione esclusivamente nelle transazioni commerciali con imprese ai sensi dell'Art. 14 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), persone giuridiche secondo il diritto pubblico oppure fondi d'investimento secondo il diritto pubblico.

II. Offerta - Documenti dell'offerta

  1. Non è previsto un rimborso per l'elaborazione di un'offerta da parte del fornitore. Eventuali scostamenti dalle nostre richieste devono essere indicati esplicitamente nell'offerta.

III. Ordine

  1. Per essere efficaci, gli ordini, i contratti di fornitura e gli ordini di consegna necessitano della forma scritta. Sono ammessi gli ordini trasmessi tramite scambio elettronico di dati (EDI).

  2. Se entro 8 giorni non riceviamo un'accettazione dell'ordine trasmesso per iscritto o tramite EDI, ci riserviamo il diritto di revocare l'ordine senza alcun costo.

  3. Nei limiti della ragionevolezza, possiamo richiedere modifiche all'ordine per quanto concerne la costruzione, l'esecuzione o i tempi di consegna, nel caso in cui il fornitore non abbia ancora adempiuto completamente ai suoi obblighi. In questo caso, le conseguenze (es. aumento o riduzione dei costi, tempi di consegna) devono essere regolate consensualmente.

  4. In linea di principio, il fornitore deve effettuare le prestazioni in prima persona ed è autorizzato ad affidare incarichi a terzi solo previo nostro consenso scritto.

  5. Nel caso in cui richiediamo dei campioni/modelli iniziali, il fornitore è autorizzato ad avviare la produzione degli oggetti della fornitura una volta ricevuta l'approvazione scritta da parte nostra. La presentazione dei campioni/modelli iniziali, inclusa la relativa relazione di collaudo, è gratuita, a meno che non siano stati presi accordi diversi.

  6. Se il fornitore interrompe i pagamenti, i suoi assegni vengono respinti oppure viene avviata una procedura di insolvenza sul suo patrimonio, possiamo rescindere dal contratto per quanto concerne la parte non ancora soddisfatta, senza pregiudicare altri diritti.

IV. Entità della fornitura e dei servizi

  1. Se l'ordine prevede anche ricerche, costruzioni, sviluppi, bozze o servizi analoghi, il fornitore è tenuto a trasmetterci tutti i risultati, in particolare i disegni di costruzione e produzione come pure la documentazione, i manuali utenti, ecc., nonché a concederci gratuitamente tutti i diritti di utilizzo illimitato di tali risultati del suo lavoro. In caso di sviluppo di software, l'entità della prestazione deve comprendere anche la consegna del software in formato "sorgente" ed "eseguibili", nonché della documentazione dello sviluppo e dell'applicazione del programma; ciò si applica anche ai successivi aggiornamenti nell'ambito di un contratto di manutenzione.

  2. Possiamo accettare solo imballaggi in cartone con il sistema di riciclaggio "RESY". Gli imballaggi in cartone sprovvisti di tale indicazione verranno rispediti al fornitore a suo carico e a suo rischio.

  3. In caso di impiego di imballaggi riutilizzabili, il fornitore deve metterli a disposizioni in prestito; qualora essi dovessero subire dei danneggiamenti durante il noleggio, rispondiamo solo per danni intenzionali o grave negligenza. I resi vengono rispediti a spese e a rischio del fornitore. Se, in via eccezionale, accettiamo di farci carico dei costi degli imballaggi, essi devono essere conteggiati a prezzo di costo.

  4. Su richiesta, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore devono essere messe a disposizione di HAZET gratuitamente.

V. Termini di consegna, penali e trasferimento del rischio

  1. Vengono concordate le date di ingresso della merce e del completamento del servizio e devono essere rispettate. Ciò si applica anche per le scadenze. Sono ammesse consegne/prestazioni parziali solo previo nostro precedente consenso scritto.

  2. In caso di mancato rispetto per colpa dei termini di consegna concordati nel contratto, abbiamo diritto al pagamento di una penale per ciascun giorno lavorativo di ritardo pari allo 0,1 % dell'importo netto dell'ordine, tuttavia non superiore in totale al 5 % di tale importo. Il fatto di concordare una penale non esclude la possibilità di far valere ulteriori diritti. Tuttavia la penale deve essere detratta da eventuali diritti di risarcimento danni. Le penali già applicate non decadono qualora vengano concordate delle nuove scadenze.

  3. Se è in dubbio la capacità o la disponibilità del fornitore di effettuare la prestazione prima o dopo la scadenza prevista, in particolare perche il fornitore ha annunciato di non essere in grado di o di non volere effettuare la prestazione per tempo, e se abbiamo un interesse urgente a chiarire la circostanza, possiamo stabilire un termine, prima o dopo la scadenza, entro cui il fornitore deve chiarire la situazione ed eventualmente provare la sua capacità o volontà di effettuare la prestazione. Una volta che tale termine è decorso senza successo, abbiamo il diritto, ai sensi dell'Art. 323 BGB, di recedere dal contratto e/o, ai sensi degli Art. 280,281 BGB, richiedere un risarcimento danni oppure un risarcimento al posto della prestazione. Ciò non pregiudica ulteriori diritti.

  4. Se il fornitore consegna prima del termine concordato, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di rifiutare la consegna o di accettarla e di trattenere il prezzo di acquisto fino alla scadenza concordata.

  5. Nei contratti di acquisto, il trasferimento del rischio a noi avviene sempre in occasione della consegna allo stabilimento di destinazione da noi indicato nell'ambito dell'ordine; in caso di contratti per lavori o servizi, ciò avviene sempre dopo l'accettazione illimitata da parte dello stabilimento.

VI. Forza maggiore

  1. Qualora accadano degli eventi non soggetti alla nostra possibilità di controllo (es. scioperi e serrate, problematiche operative e ritardi dovuti a fornitori e tutti i casi di forza maggiore), per tutta la durata e l'entità di tali eventi non siamo soggetti all'obbligo di accettazione, nella misura in cui non siamo in grado di impedire tali problematiche con misure ragionevoli. Ci impegniamo a comunicare tempestivamente queste circostanze al fornitore. Se tali impedimenti permangono per un periodo di tempo prolungato e se cambia la rilevanza economica del contratto in misura tale che l'adempimento contrattuale non è più ragionevole, ciascuna parte è autorizzata a recedere dal contratto se non è possibile adeguarlo di comune accordo.

VII. Qualità, documentazione, tutela dell'ambiente

  1. Per i suoi servizi e le sue consegne, il fornitore è tenuto a rispettare le regole riconosciute della tecnica, le direttive esistenti in fatto di sicurezza nonché i dati tecnici, le misure, i pesi e le altre caratteristiche concordati. Le produzioni secondo i nostri disegni o i campioni da noi approvati devono corrispondere alle specifiche. Se nell'ordine non sono previsti dei requisiti specifici, i servizi e le forniture devono essere effettuati in base all'usuale qualità commerciale e, qualora esistano, in conformità agli standard DIN, VDE, VDI oppure agli equivalenti standard nazionali o alle norme UE. In particolare essi devono essere effettuati in modo tale che, negli stabilimenti di destinazione da noi indicati per la consegna/prestazione, essi corrispondano alle disposizioni di legge in merito alle attrezzature tecniche per il lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza del posto si lavoro, alle sostanze pericolose, alla protezione delle emissioni e dell'acqua nonché al diritto relativo ai rifiuti.

  2. Il fornitore è tenuto a controllare che i nostri progetti, disegni e le altre indicazioni per l'esecuzione della prestazione nonché i componenti da noi forniti siano completi, corretti e adeguati per lo scopo previsto. Se esistono dei dubbi a tal proposito, il fornitore deve comunicarcelo immediatamente per iscritto. Qualora ometta di farlo, anche lui è tenuto a rispondere per eventuali casi di garanzia. Eventuali modifiche alle forniture o alle prestazioni ordinate necessitano sempre del precedente consenso scritto dell'ordinante.

  3. In caso di parti di sicurezza, espressamente identificate ad es. con "D" nei documenti tecnici oppure attraverso accordi separati, il fornitore deve registrare esplicitamente quando, come e da chi sono stati controllati gli oggetti della fornitura per quanto concerne le caratteristiche soggette a documentazione obbligatoria nonché a comunicare i risultati ottenuti dai test di qualità. I documenti dei test devono essere conservati per dieci (10) anni e se necessario consegnati a noi. Il fornitore è tenuto ad assoggettare anche i suoi fornitori primi ai medesimi obblighi, nella misura in cui ciò è consentito per legge. Come istruzioni, si rimanda alla pubblicazione della VDA "Validazione - linee guida per la documentazione e l'archiviazione dei requisiti di qualità", Francoforte sul Meno 1998,

  4. Ci informiamo reciprocamente in merito alle possibilità di migliorare la qualità. Inoltre, su richiesta, il fornitore riceve da noi delle informazioni in merito alle principali disposizioni di sicurezza.

VIII. Garanzia

  1. Ai sensi dell'Art. 377 HGB (Codice commerciale tedesco HGB), il termine di ispezione e di notifica è pari a 2 settimane dalla consegna presso lo stabilimento di destinazione da noi indicato. Per l'ispezione di vizi non evidenti, il termine di notifica è pari a due settimane dalla scoperta del difetto. In singoli casi in cui è opportuna una scadenza più lunga, essa trova applicazione.

  2. In caso di consegne di numeri elevati di pezzi o di grandi quantità, l'ispezione di campioni casuali è sufficiente per adempiere al controllo previsto dalle disposizioni. Se il controllo casuale dei campioni evidenzia che più del 5% di essi presenta dei vizi, a nostra discrezione siamo autorizzati a far controllate tutte le forniture dal fornitore a sue spese o a far valere i nostri diritti per vizi della cosa per l'intera consegna. A nostro vantaggio, ciò non pregiudica ulteriori nostri diritti esistenti.

  3. Ci riserviamo integralmente il diritto di reclamo per vizi; in ogni caso, a nostra discrezione, siamo autorizzati a richiedere al fornitore l'eliminazione dei vizi o la fornitura di nuovi prodotti. Viene espressamente riservato il diritto di risarcimento dei danni, in particolare al risarcimento al posto della prestazione.

  4. Le spedizioni di reso della merce contestata sono a carico del fornitore. Le consegne sostitutive devono sempre essere effettuate senza spese di trasporto.

  5. I nostri diritti di reclamo per vizi cessano dopo tre anni, calcolati a partire dalla consegna presso lo stabilimento di destinazione.

  6. In conformità all'Art. 203, frase 1 BGB, è prevista una sospensione del periodo di prescrizione se sono in corso nelle negoziazioni, nella misura in cui noi abbiamo presentato per iscritto i nostri reclami nei confronti del fornitore.

IX. Prezzi - pagamento

  1. I prezzi concordati sono fissi e si applicano senza spese di spedizione al luogo/stabilimento di destinazione da noi indicato, e sono comprensivi di imballaggio, assicurazione del trasporto e tutti gli eventuali costi accessori.

  2. Eventuali richieste di aumento del prezzo da parte del fornitore devono esserci pervenute per iscritto entro e non oltre il 30/06 di ogni anno per l'anno successivo. Gli aumenti di prezzo da parte del fornitore saranno considerati effettivi solo se concordati reciprocamente per iscritto. Le fatture non devono essere allegate in nessun caso alle spedizioni, bensì inviate separatamente alla nostra sede aziendale di Remscheid, oppure per e-mail all'indirizzo rechnungspruefung@hazet.de indicando tutti i dati dell'ordine, a meno che non sia stata concordata una procedura di accredito. Le fatture devono contenere i contrassegni e i numeri di colli, scatole, casse, ecc., la quantità di articoli fatturati, elencati separatamente in base al tipo, nonché il peso lordo e netto.

  3. Il pagamento viene generalmente effettuato solo dopo che la merce è stata ricevuta in conformità con il contratto ed è stata ispezionata nonché dopo il ricevimento della fattura corretta e verificabile. In particolare, il fornitore deve rispettare l'obbligo di cui all'art. 14 par. 4 n. 1 UstG, secondo il quale nelle fatture devono essere specificati il ​​nome completo e l'indirizzo completo dell'azienda che fornisce il servizio e del destinatario del servizio (il destinatario del servizio è sempre HAZET Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29, 42857 Remscheid). Reclami e ritardi che si verificano nel contesto del controllo della merce in entrata o della corretta fatturazione, portano a una corrispondente estensione del rispettivo termine di pagamento e non ci impediscono di far valere la detrazione dello sconto ai sensi del seguente Punto 4.

  4. Condizioni di pagamento, salvo accordi diversi: il giorno 25 del mese seguente alla consegna ./. 3% di sconto, entro 65 giorni senza detrazioni.

  5. Gli acconti e i pagamenti rateali necessitano di un accordo scritto specifico e devono essere garantiti anticipatamente dal fornitore attraverso garanzie bancarie illimitate irrevocabili. La garanzia è soggetta al diritto tedesco e Remscheid è indicato come il foro competente esclusivo. Trovano inoltre applicazione le disposizione legislative dell'Art. 239 BGB.

  6. Tutti i diritti e doveri derivanti da ordini che si basano sulle nostre Condizioni generali di acquisto, con eccezione di crediti pecuniari, non possono essere ceduti o trasferiti dal fornitore senza il nostro precedente consenso scritto.

X. Diritto di ritenzione / compensazione

  1. Il fornitore è autorizzato alla compensazione solo solo a condizione che le contropretese siano incontestate o passate in giudicato. Lo stesso vale per i diritti di ritenzione e di rifiuto di eseguire la prestazione ai sensi degli Artt. 320, 273 BGB. Il fornitore può esercitare tali diritti, solo se essi sono frutto dello stesso rapporto contrattuale. In una relazione commerciale in corso, ciascun singolo ordine si intende come un contratto a sé.

XI. Forza maggiore (copia 1)

  1. Se il fornitore è responsabile per un danno al prodotto, egli è tenuto a esonerarci da eventuali reclami, pretese e richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nella misura in cui si ritiene che la causa rientri nell'autorità e nell'organizzazione del fornitore ed egli si assume la resposabilità in prima persona nelle relazioni esterne.

  2. Nell'ambito della responsabilità prevista al precedente Punto 1, il fornitore è tenuto a rimborsarci eventuali spese ragionevoli che dobbiamo sostenere per attuare il richiamo di un prodotto. Informeremo il fornitore in merito all'attuazione del richiamo di un prodotto, dandogli così l'opportunità di prendere posizione a riguardo. Ciò non pregiudica ulteriori diritti previsti dalla legge.

XII. Diritti di proprietà di terzi

  1. È responsabilità del fornitore assicurare che non vengano violati dei brevetti o altri diritti di proprietà di terzi a livello nazionale e internazionale attraverso la sua fornitura e la riutilizzazione da parte nostra. Noi consegniamo in tutto il mondo. Il fornitore non è responsabile se egli ha prodotto la merce consegnata secondo i disegni, i modelli o altre descrizioni o istruzioni equivalenti da noi forniti ed egli non poteva essere a conoscenza che dei diritti di proprietà di terzi sarebbero stati violati in relazione ai beni da egli fabbricati.

  2. L'obbligo di risarcimento danni si riferisce a tutte le spese risultate per noi in relazione alla presentazione di un ricorso da parte di terzi.

XIII. Rifornimento di materiale

  1. Il materiale/i componenti forniti rimangono di nostra proprietà e devono essere immagazzinati separatamente dal fornitore e usati solamente per i nostri ordini. La quantità fornita deve essere controllata immediatamente ed eventuali differenze ci devono essere comunicate subito per iscritto. Le differenze riscontrate in un secondo momento non verranno accettate.

  2. Se vengono inviati dei componenti da una terza parte direttamente al fornitore, quest'ultimo è tenuto a eseguire per noi la verifica all'arrivo della merce e il controllo qualità. Il fornitore deve comunicare eventuali reclami al subfornitore immediatamente, nel rispetto dei termini di notifica previsti nell'Art. 377 HGB, e informarci per iscritto a tal proposito.

  3. Le lavorazioni o trasformazioni vengono eseguite per noi dal fornitore. Se l'articolo da noi fornito viene lavorato con altri oggetti che non ci appartengono, noi acquisiamo la comproprietà sul nuovo articolo in rapporto al valore del nostro articolo rispetto agli altri oggetti processati al momento della lavorazione.

  4. Se l'articolo da noi fornito viene combinato con altri oggetti che non ci appartengono, noi acquisiamo la comproprietà sul nuovo articolo in rapporto al valore dell'articolo da noi fornito rispetto agli altri oggetti collegati al momento della combinazione. Se la combinazione ha luogo in modo tale che l'oggetto del fornitore sia considerato come quello principale, si concorda che il fornitore deve trasferirci proporzionalmente la comproprietà. Il fornitore custodisce la comproprietà per noi. Le disposizioni precedenti si applicano anche se il fornitore mescola o confonde l'oggetto da noi fornito con altri oggetti.

  5. Senza il nostro consenso scritto, i componenti messi a disposizione da/per noi non possono essere venduti, dati in pegno o ceduti in alcun modo né essere utilizzati per terzi.

  6. Il fornitore è tenuto a preservare gli oggetti che ci appartengono in via esclusiva o in comproprietà, ivi compresi quelli nuovi derivanti dal processo di lavorazione, da danni materiali, perdite, ecc.

  7. Durante i comuni orari di attività, il fornitore deve consentire in qualsiasi momento un controllo da parte nostra e/o delle autorità dei componenti lavorati o da lavorare.

XIV. Mezzi di produzione

  1. I mezzi di produzione come modelli, campioni, stampi, utensili, sagome, disegni, tabelle di unificazione e simili, procurati da noi per il fornitore o realizzati da quest'ultimo secondo le nostre indicazioni, sono di nostra proprietà e ciò deve essere evidenziato chiaramente. Senza il nostro consenso, i mezzi di produzione indicati non possono essere venduti, dati in pegno o ceduti in alcun modo né essere utilizzati per terzi. Lo stesso si applica per gli oggetti prodotti tramite questi mezzi di produzione; essi possono essere consegnati a noi solo se non abbiamo espresso il nostro consenso per iscritto per impieghi di altro genere. Il fornitore si impegna a preservare gli oggetti di nostra proprietà da danni materiali, perdite, ecc. Lo stesso obbligo deve essere previsto anche per i subfornitori.

  2. Una volta ultimati i nostri ordini o incarichi, per i quali i mezzi di produzione sono messi a disposizione del fornitore da noi o realizzati per nostro conto, essi devono essere riconsegnati a noi senza richieste particolari.

  3. Gli oggetti da sviluppati o rielaborati in collaborazione con il fornitore, devono essere consegnati solamente a noi.

  4. Il fornitore ci concede gratuitamente tutti i diritti di utilizzo dei risultati del suo lavoro ottenuti con i mezzi di produzione da noi forniti.

XV. Ragione sociale e marchi

  1. La nostra ragione sociale come pure i nostri marchi e numeri di serie devono essere applicati sulla merce da noi ordinata, se ciò è previsto nei nostri disegni o se abbiamo dato istruzioni in tal senso.

  2. Salvo accordi diversi, gli oggetti così contrassegnati devono essere consegnati solamente a noi.

  3. I beni resi o contestati, provvisti della nostra ragione sociale e dei nostri marchi, devono essere resi inutilizzabili attraverso una procedura precedentemente concordata con noi e ciò deve essere dimostrato.

XVI. Riservatezza/pubblicità

  1. Il fornitore è tenuto a trattare tutti i dettagli commerciali e tecnici che non sono di pubblico dominio e di cui viene a conoscenza tramite il rapporto commerciale, come un segreto aziendale e non deve utilizzarli nemmeno per se stesso. Tale obbligo si estende anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

  2. Il fornitore può pubblicizzare il suo rapporto commerciale con la nostra azienda solo previo il nostro consenso scritto. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che la pubblicità si riferisca esplicitamente a noi o solamente all'oggetto del contratto, ad es. per la pubblicità con i nostri prodotti e marchi, l'esposizione dei nostri prodotti oppure l'impiego dei nostri prodotti e del nostro nome in documenti per la vendita come opuscoli, prospetti, cataloghi, ecc.

XVII. Disposizioni finali

  1. Si escludono diritti di riserva di proprietà estesi o prolungati del fornitore.

  2. Il luogo di adempimento e il foro competente esclusivo per tutte le controversia contrattuali ed extracontrattuali è la nostra sede aziendale a Remscheid. Tale competenza esclude in particolare qualsiasi altro genere di competenza prevista per legge in virtù di una relazione personale o materiale. Oltre a ciò, il fornitore non è autorizzato ad avviare un procedimento legale contro la nostra azienda prima di un altro tribunale diverso da quello a cui spetta la competenza esclusiva. Tuttavia, in singoli casi, noi siamo autorizzati ad avviare procedimenti legali anche presso la sede commerciale del fornitore o davanti ad altri tribunali competenti sulla base del diritto nazionale o internazionale.

  3. Il rapporto giuridico fra noi e il fornitore è esclusivamente subordinato al diritto della Repubblica Federale di Germania sotto l'esclusione del diritto di collisione interno internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CSIG).

    HAZET-WERK –
    HERMANN ZERVER GMBH & CO. KG,
    ultimo aggiornamento : agosto 2020